Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific procedural acts and improper fact re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Miraglia's appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for theft. Miraglia argued for a violation of law regarding the complaint's validity and a defect in reasoning, but the court held that the abbreviated procedure cured the procedural issue. The court further rejected the claim of flawed reasoning, stating that cassation cannot re-evaluate facts or offer a different factual reconstruction than the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or reconstruct events differently from the lower courts; appeals alleging defects in reasoning must cite specific, objectively certain procedural acts that clearly contradict the judgment's logic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRAGLIA LUIGI nato a MUGNANO DI NAPOLI il 11/03/1977 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 15/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di MILANO, in data 27/02/2020, nei confronti di MIRAGLIA LUIGI in relazione al reato di cui all' art. 642 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge in ordine alla validità della querela e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Quanto al motivo di ordine processuale, la presunta violazione di legge inerente alla querela è sanata dalla scelta del rito abbreviato.
Nel resto, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.
Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).
Il ricorrente non tiene conto della motivazione della sentenza che logicamente ha individuato nell'imputato l'unico soggetto interessato alla commissione dell'illecito e che aveva danni sull'autovettura incompatibili con la verificazione del sinistro. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Presidente ANNA MARIA DE SANTIS