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Ordinanza — n. 5787/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and untimely application of new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5787/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals by Miali Antonio and Frattina Giovanna inadmissible. The appellants argued for a violation of law and lack of specific reasoning regarding the validity of the complaint and the application of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed by the appellate court without providing new, specific grounds or addressing the new statutory provision within the deadline.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals must contain specific grounds distinct from those previously examined; failure to invoke a new law within the prescribed time limits renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific grounds untimely application of law repetition of arguments Article 591 c.p.p. Article 131-bis c.p. procedural deadline indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati con unico atto, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla validità della querela alla ritenuta responsabilità, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cp ed alla qualificazione giuridica del fatto.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 39598, Burzotta
230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MIALI ANTONIO nato a MARTINA FRANCA il 12/01/1945 FRATTINA GIOVANNA nato a MIRA il 01/11/1944 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRI1-1-0 La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 21/01/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VARESE, in data 18/10/2019, nei confronti di MIALI ANTONIO, FRATTINA GIOVANNA, confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 646 CP. Propongono ricorso per cassazione gli imputati con unico atto, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla validità della querela alla ritenuta responsabilità, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cp ed alla qualificazione giuridica del fatto.

Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice' censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La querela conteneva una descrizione del fatto relativo a diversi beni nella disponibilità degli imputati ed appartenenti alla persona offesa secondo non solo il suo racconto ma anche quello di altro testimone, della cui portata i ricorrenti non tengono conto chiedendo anche un supplemento istruttorio logicamente non utile rispetto alle conclusioni in fatto cui è prevenuta la Corte territoriale a proposito dei soli beni indicati in sentenza.

La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cp non era stata formulata con l'atto di appello successivo alla introduzione della norma in quanto depositato il 10.1.2020. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Presidente OF IN ANNA MAR A DE SANTIS A—C