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Ordinanza — n. 5784/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for insurance fraud, citing lack of procedural validity and factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5784/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible, upholding their conviction for insurance fraud. The defendants argued for procedural flaws in the complaint and requested a re-evaluation of mitigating circumstances and factual findings. The court rejected these claims, emphasizing that the Supreme Court cannot re-examine facts or substitute its own judgment for that of the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 642 c.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment for that of the court of first instance, limiting its review to legal errors and logical inconsistencies in the reasoning.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Insurance Fraud Judicial Review Limits Factual Re-evaluation Mitigating Circumstances difesa d'ufficio indennizzo del difensore d'ufficio azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.
L. del 20 febbraio 2006, n. 46
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22506 del 16.7.2020, Chiacchio
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia
(Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BORTONE RINO nato a CASERTA il 11/07/1988 D'AMBROSIO GIUSEPPE nato a CASERTA il 20/06/1987 CECORO TERESA nato a CASERTA il 21/08/1980 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO _La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 22/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 09/12/2019, nei confronti di BORTONE RINO, D'AMBROSIO GIUSEPPE, CECORO TERESA, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 642 CP.

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge quanto alla validità della procura per la querela, e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Quanto al motivo di ordine processuale, i ricorrenti non tengono conto dei principi di diritto sottolineati dalla sentenza impugnata a proposito dei requisiti contenutistici della procura in relazione alla commissione di reati specifici contro compagnie di assicurazione (di recente (Sez. 2, n. 22506 del 16.7.2020, Chiacchio, Rv. 279288).

Quanto al motivo sulla responsabilità, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.

Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).

Nel caso in esame i ricorrenti non tengono conto della coerente ricostruzione in fatto contenuta a fg. 9 della sentenza impugnata, a proposito degli elementi numerosi di sospetto in ordine alla effettiva verificazione del sinistro, convergenti tra loro ed idonei a fondare la prova indiziaria unitamente alle Contraddizioni del racc -onto dei diretti interes-sati. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego .della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame la Corte ha valorizzato le modalità del fatto. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Presidente