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Ordinanza — n. 5782/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5782/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5782/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIURAR CRUCITA GEORGETA nato a REGGIO CALABRIA il 03/11/1991 CIURAR MIHAI nato a ZEKSARD( UNGHERIA) il 05/10/1992 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 5782/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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risarcimento alle vittime di reati circostanze attenuanti riparazione per persecuzione etnica obbligo di ridurre il danno caso di rigore aiuto alle vittime

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIURAR CRUCITA GEORGETA nato a REGGIO CALABRIA il 03/11/1991 CIURAR MIHAI nato a ZEKSARD( UNGHERIA) il 05/10/1992 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE ApPELLO di REGGIO CALABRIA, con sentenza, in data 22/10/2020, .confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, in data 13/11/2019, nei confronti di CIURAR CRUCITA GEORGETA, CIURAR MINAI, in relazione ai reati, contestati in concorso, di cui agli artt. 628 e 648 CP. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: Ciurar Mihai deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva. Ciurar Crucita Gheorgheta deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche nella massima estensione.

I ricorsi sono inammissibili. I ricorrenti non tengono conto della motivazione contenuta a fg. 11 della sentenza impugnata. Quanto al Ciurar Mihai, la recidiva è stata ritenuta sulla base dei precedenti penali alla luce della gravità del fatto sintomo di maggiore pericolosità e capacità criminale. La motivazione rispetta i principi di diritto (Sez. 6, n. 56972 del 20.6.2018, Franco, Rv. 274782). Quanto alla Ciurar Crucita Gheorgheta la Corte ha motivato il giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze evidenziando la non integralità del risarcimento del danno alla vittima.

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Tanto assorbe quanto contenuto nella memoria difensiva depositata.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Presidente ANNA MARIA DE SANTIS Posti. AlAn. IN cm