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Ordinanza — n. 5780/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5780/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5780/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO SALVATORE nato a MASSA DI SOMMA il 11/08/1995 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Ro avviso alle pa?t-r2 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 25/03/2021., parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NAPOLI, in data 09/11/2020, nei confronti di COZZOLINO SALVATORE confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 5780/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato.

Parole chiave

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pericolo di collusione con testimoni verdetto di colpevolezza colpa del patrocinatore responsabilità penale dei minori deposizione inattendibile accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO SALVATORE nato a MASSA DI SOMMA il 11/08/1995 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Ro avviso alle pa?t-r2 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 25/03/2021., parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NAPOLI, in data 09/11/2020, nei confronti di COZZOLINO SALVATORE confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato.

Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dal ricorrente sebbene l'atto sia stato controfirmato dal difensore (Sez. 6, ord. n. 48096 del 10.9.2018, Farouk, Rv. 274241). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Presidente ANNA MARI SANTIS DEPOSITATA IN CA ELLERlA • • •