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Ordinanza — n. 5777/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts are within the trial court's exclusive evaluation power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5777/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Ragone inadmissible, upholding the lower court's conviction for robbery and assault. The appellant argued for a different factual assessment regarding the resistance to a public official and the application of mitigating circumstances. The court rejected this, emphasizing that the Supreme Court cannot re-evaluate facts or substitute its own judgment for that of the trial court, limiting its review to logical inconsistencies.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or substitute its own judgment for that of the court of first instance, restricting its review to logical and legal errors without infringing on the exclusive domain of the trial judge's fact-finding.

Parole chiave

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judgment of legality re-evaluation of facts inadmissibility of appeal trial court discretion robbery and assault ripudiazione commisurazione della pena per rapina reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
L. del 20 febbraio 2006, n. 46
art. 337 CP
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cp ed in ordine alla attenuante ex art.
art. 62 n. 6 CP
337 cp ed in ordine alla attenuante ex art. 62 n. 6 cp ed al giudizio di bilanciamento.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia
(Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGONE ANTONIO nato a NAPOLI il 23/07/2002 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE ApPELLO di NAPOLI, con. sentenza in data 09/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD, in data 17/12/2020, nei confronti di RAGONE ANTONIO in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 337 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cp ed in ordine alla attenuante ex art. 62 n. 6 cp ed al giudizio di bilanciamento.

Il ricorso è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.

Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).

Nel caso in esame il ricorrente non tiene conto di quanto precisato a fg. 2 della sentenza impugnata a proposito della resistenza a pubblico ufficiale realizzata tramite fuga e speronamento dell'auto di servizio, né di quanto precisato a fg. 3 a proposito del danno non riparato integralmente perché grave e riferito a reato plurioffensivo come la rapina. Infine, la Corte ha motivato in ordine anche al bilanciamento, con congrue valutazioni delle quali non si tiene conto in ricorso. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una -4 valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata ritenerla la più idoneà a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata - in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Presidente ANNA MARIA