Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5774/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5774/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5774/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORO EMILIA nato a NOTO il 14/03/1961 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIA[alio avviso alle parn udita la relazione ;Volta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO La CORTE. APPELLO di CATANIA,. con sentenza in data .17/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SIRACUSA, in data 11/03/2020, nei confronti di TORO EMILIA confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 629 CP ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputata. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dalla ricorrente dopo la modifica dell'art. 613 cpp. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 5774/2022 — snpen · Corte di Cassazione: APPELLO di CATANIA,. con sentenza in data .17/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SIRACUSA, in data 11/03/2020, nei confronti di TORO EMILIA confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 629 CP ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputata. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dalla ricorrente dopo la modifica dell'art. 613 cpp. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
permesso di promuovere un procedimento penale esame di cassazione oltraggio alla corte tentata estorsione promovimento della prostituzione abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORO EMILIA nato a NOTO il 14/03/1961 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIA[alio avviso alle parn udita la relazione ;Volta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE. APPELLO di CATANIA,. con sentenza in data .17/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SIRACUSA, in data 11/03/2020, nei confronti di TORO EMILIA confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 629 CP ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputata. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dalla ricorrente dopo la modifica dell'art. 613 cpp. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore GIU EPPE SGADARI Il Presidente ANNA MARIA DE SANTIS DEPOSI -FATA IN CANC- 1