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Ordinanza — n. 5770/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding genericity of appeal request under Art. 131-bis CP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5770/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued the lower court erred in dismissing the appeal for genericity concerning Article 131-bis of the Penal Code, but the Court found these reasons identical to those already rejected by the appellate judge. Consequently, the appeal was rejected as non-specific and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by merely repeating reasons already discussed and rejected by the court of appeal without establishing a new correlation between the contested decision and the grounds of the appeal.

Parole chiave

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lack of specificity cassation appeal genericity of appeal Article 131-bis CP inadmissibility grounds punibilità pene e misure reati penali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 131-bis c.p.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto inammissibile l'appello per genericità in ordine alla richiesta ex art. 131-bis cp.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAONESSA DAVIDE nato a MESSINA il 24/07/1974 avverso l'ordinanza del 03/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRUTO La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 03/09/2020, dichiarava inammissibile l'appello avverso la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MESSINA, in data 26/09/2019, nei confronti di PAONESSA DAVIDE in relazione al reato di cui all' art. 635 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto inammissibile l'appello per genericità in ordine alla richiesta ex art. 131-bis cp. Il ricorso è inammissibile.

Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha specificato che l'appello del ricorrente era generico quanto alla richiesta ex art. 131-bis cp, cosa effettivamente corrispondente al vero come emerge dalla lettura dell'atto di appello effettuata da questa Corte stante la natura processuale della questione. La genericità dell'appello giustifica pertanto la decisione impugnata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore GIUSEPPE SGADARI Il Presidente T AT A 1:71/1q ANNA MARIA