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Ordinanza — n. 5769/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5769/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Nicola Lucaioli and Aldo Conte inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a generic civil prosecution and criticized the sentencing rationale, but the court found the civil complaint's representation powers were specific and the sentencing reasoning legally sound. Furthermore, the remaining grounds were rejected as non-specific because they merely repeated arguments already dismissed by the lower court without addressing the specific merits of the decision.

Regesto Legislator

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Art. 591 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they lack specificity by merely repeating arguments already rejected by the court of last resort without establishing new grounds or correlating them with the contested decision's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeals lack of specificity generic legal grounds repetition of arguments court costs allocation civil prosecution powers sentencing rationale review truffa all'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22506 del 16/07/2020, Chiacchio
Sul punto la motivazione della Corte di merito è conforme ai principi di diritto (Sez. 2, n. 22506 del 16/07/2020, Chiacchio, Rv.
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUCAIOLI NICOLA nato a AVERSA il 21/03/1994 CONTE ALDO nato a VILLA DI BRIANO il 18/01/1955 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; N

RITENUTO IN FATTO

E IN DIFUTTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 02/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 20/09/2019, nei confronti di LUCAIOLI NICOLA, CONTE ALDO, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all art. 642 CP. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge per genericità della procura della parte civile a sporgere querela e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. I ricorsi sono inammissibili.

I poteri di rappresentanza al querelante sono stati attribuiti con apposito verbale del cda della compagnia assicurativa e la procura non risulta generica. Sul punto la motivazione della Corte di merito è conforme ai principi di diritto (Sez. 2, n. 22506 del 16/07/2020, Chiacchio, Rv. 279288. Quanto agli altri motivi, i ricorsi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati su ragioni che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, quanto al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena (per il solo Conte Aldo), i ricorsi non tengono conto delle valutazioni di merito contenute a fg. 2 della sentenza impugnata. Tanto assorbe quanto contenuto nella memoria di Conte Aldo. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore GI EPPE SGADARI (.7, i fA Il Presidente C' y't f : i7t1A 18 F 20