Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding the qualification of the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Russo Carmine inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a legal qualification error regarding the theft of a vehicle, but the court found his grounds generic and lacking specific correlation to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it merely repeated arguments already deemed unfounded without providing new, specific legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and do not correlate with the contested decision's reasoning, as they must be more than generic repetitions of previously rejected arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO CARMINE nato a NAPOLI il 16/08/1992 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 24/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 12/01/2018, nei confronti di RUSSO CARMINE in relazione al reato di cui all' art. 648-bis CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la Corte ha escluso che il ricorrente potesse essere l'autore del furto dell'autovettura in quanto egli non era riuscito a fornire alcuna specificazione in ordine alla commissione di tale reato, così dimostrando la genericità dell'assunto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore GI EPPE SGADARI Il Presidente ANNA MARIA u SANTI