Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding generic mitigating circumstances and conditional suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not specific and merely repeated arguments already rejected by the lower court. The appellant argued for generic mitigating circumstances and conditional sentence suspension, but the court noted these were either already fully recognized or legally impossible due to the sentence exceeding two years. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely repeat reasons already discussed and rejected by the court of appeal, failing to establish a new specific legal issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURANTE CLAUDIO nato a CERIGNOLA il 08/06/1975 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in. data 22/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA, in data 02/04/2014, nei confronti di DURANTE CLAUDIO confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 648- bis, 490, 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle attenuanti generiche ed alla sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, le circostanze attenuanti generiche erano già state riconosciute nella massima estensione quanto alla parte relativa alla Pena detentiva ed il ricorso pecca di genericità nel resto. La sospensione condizionale della pena non poteva essere concessa in quanto la pena complessiva è superiore a due anni. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
" Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore