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Ordinanza — n. 5697/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5697/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5697/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROBERARDINI FRANCESCO nato a TARANTO il 29/05/1990 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 15.1.2020, con cui il Tribunale di Taranto aveva dichiarato Mastroberardini Francesco colpevole del reato di cui all'art. 697 cod. pen., commesso in Taranto il 28.10.2015, condannandolo alla pena di mesi due di arresto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato; ritenuto che il ricorso assume la assenza di consapevolezza, in capo all'imputato, della presenza nella propria abitazione delle munizioni costituenti corpo di reato, così riproponendo argomento di merito già valutato dal secondo giudice, che ha evidenziato che l'imputato aveva assistito alla perquisizione e nulla aveva dedotto né con riguardo al sequestro di stupefacente né in relazione al ritrovamento nel mobile scarpiera presente nella camera da letto dell'imputato di dieci munizioni; ritenuto che il motivo, dunque, non si confronta con la risposta data sul punto dalla Corte di appello, ed .

Regesto Legislator

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art. 697 cod. pen; Ordinanza — n. 5697/2022 — snpen · Corte di Cassazione: è privo della necessaria specificità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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porto abusivo di armi arma personale abuso di materiali infrazione alla legge sulle armi franco tiratore esplosivi e articoli pirotecnici

Disposizioni normative citate

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art. 697 cod. pen
di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 15.1.2020, con cui il Tribunale di Taranto aveva dichiarato Mastroberardini Francesco colpevole del reato di cui all'art. 697 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROBERARDINI FRANCESCO nato a TARANTO il 29/05/1990 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 15.1.2020, con cui il Tribunale di Taranto aveva dichiarato Mastroberardini Francesco colpevole del reato di cui all'art. 697 cod. pen., commesso in Taranto il 28.10.2015, condannandolo alla pena di mesi due di arresto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato; ritenuto che il ricorso assume la assenza di consapevolezza, in capo all'imputato, della presenza nella propria abitazione delle munizioni costituenti corpo di reato, così riproponendo argomento di merito già valutato dal secondo giudice, che ha evidenziato che l'imputato aveva assistito alla perquisizione e nulla aveva dedotto né con riguardo al sequestro di stupefacente né in relazione al ritrovamento nel mobile scarpiera presente nella camera da letto dell'imputato di dieci munizioni; ritenuto che il motivo, dunque, non si confronta con la risposta data sul punto dalla Corte di appello, ed .

è privo della necessaria specificità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e coindanna il ricorrente al pagamento delle spese n•i79et processuali e della somma di euro tremi‘la la assa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il Presi ente Michele Bianchi Vinterlzo Sia `ko.kx. POSI 1"..Ci A tN C.fr