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Ordinanza — n. 5696/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for recognition of continuing crimes due to generic grounds lacking specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5696/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Nardi's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Nardi sought the recognition of continuing crimes based on a violation of Article 671 of the Code of Criminal Procedure, but the lower court's order was rejected. The Supreme Court found the sole ground of appeal to be entirely generic and devoid of specific details regarding the alleged violation, necessitating dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; An appeal lacking specific factual or legal grounds detailing the alleged violation of the statute is inadmissible for being too generic.

Parole chiave

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continuing crimes Article 671 inadmissible appeal generic grounds Cassazione procedural costs criminal procedure concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDI GIOVANNI nato a NAPOLI il 17/09/1976 avverso l'ordinanza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Nardi Giovanni, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; Ritenuto che l'unico motivo sia del tutto generico, privo di specificazioni in ordine alla doglianza rubricata come violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. Ritenuto che, spertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, -in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese h, processuali e della somma di euro tremila la assa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente Michel Bianchi Virjceyzo Sia i )4>Vn QA 15-E P IN C?." IL CANCE W