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Ordinanza — n. 5695/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5695/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5695/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTIGLIONE SALVATORE nato a CROTONE il 28/07/1965 avverso l'ordinanza del 30/04/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Castiglione Salvatore, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, risolvendosi nella valorizzazione della omogeneità dei reati e della prossimità cronologica degli stessi, dati che sono stati valutati dal giudice dell'esecuzione che ha evidenziato che i reati erano stati commessi a distanza cronologica significativa e comunque in contesti differenti; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5695/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTIGLIONE SALVATORE nato a CROTONE il 28/07/1965 avverso l'ordinanza del 30/04/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Castiglione Salvatore, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, risolvendosi nella valorizzazione della omogeneità dei reati e della prossimità cronologica degli stessi, dati che sono stati valutati dal giudice dell'esecuzione che ha evidenziato che i reati erano stati commessi a distanza cronologica significativa e comunque in contesti differenti; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reato continuato reiterazione di reati penali concorso materiale di reati correità doppia punibilità formazione di una pena complessiva
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTIGLIONE SALVATORE nato a CROTONE il 28/07/1965 avverso l'ordinanza del 30/04/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Castiglione Salvatore, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, risolvendosi nella valorizzazione della omogeneità dei reati e della prossimità cronologica degli stessi, dati che sono stati valutati dal giudice dell'esecuzione che ha evidenziato che i reati erano stati commessi a distanza cronologica significativa e comunque in contesti differenti; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila la Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il Pr sidente fsr, cZynch . Vintenzo