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Ordinanza — n. 5693/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5693/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5693/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGIULO FRANCO nato a SORRENTO il 01/10/1956 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Gargiulo Franco, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; Rilevato che il ricorso risulta presentato personalmente dalla parte, mentre il difensore, non abilitato al patrocinio avanti la Corte di cassazione, si è limitato ad autenticare la sottoscrizione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5693/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Gargiulo Franco, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; Rilevato che il ricorso risulta presentato personalmente dalla parte, mentre il difensore, non abilitato al patrocinio avanti la Corte di cassazione, si è limitato ad autenticare la sottoscrizione;

Parole chiave

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dipendenza dall'assistenza sociale assistenza riabilitativa restituzione dell'assistenza sociale servizio sociale attitudine all'integrazione riabilitazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGIULO FRANCO nato a SORRENTO il 01/10/1956 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Gargiulo Franco, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; Rilevato che il ricorso risulta presentato personalmente dalla parte, mentre il difensore, non abilitato al patrocinio avanti la Corte di cassazione, si è limitato ad autenticare la sottoscrizione;

Considerato che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333); Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese itis,c422311 processuali e della somma di euro tremir a la Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il Pr sident Michele Bi nchi VnLenzo S ni ‘11.5•k-