Ordinanza — n. 5692/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA LUCA nato a TARANTO il 09/03/1985 avverso l'ordinanza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Fontana Luca, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, risolvendosi nella valorizzazione della omogeneità dei reati, della prossimità cronologica degli stessi e della identità delle modalità esecutive, dati che sono stati valutati dal giudice dell'esecuzione che ha evidenziato che, invece, si trattava di reati di furto, violazione della sorveglianza speciale, partecipazione ad associazione per delinquere ed estorsione, commessi nell'arco di tre anni;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5692/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA LUCA nato a TARANTO il 09/03/1985 avverso l'ordinanza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Fontana Luca, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, risolvendosi nella valorizzazione della omogeneità dei reati, della prossimità cronologica degli stessi e della identità delle modalità esecutive, dati che sono stati valutati dal giudice dell'esecuzione che ha evidenziato che, invece, si trattava di reati di furto, violazione della sorveglianza speciale, partecipazione ad associazione per delinquere ed estorsione, commessi nell'arco di tre anni;
Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese F atitna processuali e della somma di euro tremilaJ1Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente ictlektah i fA , inc zo Si ni Ikk