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Ordinanza — n. 5691/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5691/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5691/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCUTELLA MARCO ALFREDO nato a CONCEPTION( CILE) il 15/03/1970 avverso la sentenza del 25/11/2020 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato Scutella" Marco Alfredo colpevole del reato di cui all'art. 697 cod. pen., commesso in Reggio Calabria il 13.2.2016, condannandolo alla pena di C 1000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che la sentenza impugnata ha motivato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei "precedenti penali", e dunque ha assolto al relativo onere motivazionale, mentre il motivo di ricorso si limita a menzionare alcune massime giurisprudenziali, senza individuare alcun specifico profilo critico relativo alla motivazione data, sul punto, dal Tribunale; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 697 cod. pen; Ordinanza — n. 5691/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 697 cod. pen., commesso in Reggio Calabria il 13.2.2016, condannandolo alla pena di C 1000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che la sentenza impugnata ha motivato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei "precedenti penali", e dunque ha assolto al relativo onere motivazionale, mentre il motivo di ricorso si limita a menzionare alcune massime giurisprudenziali, senza individuare alcun specifico profilo critico relativo alla motivazione data, sul punto, dal Tribunale; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi sanzione penale infrazione privilegiata altri capi d'accusa altri reati scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 697 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCUTELLA MARCO ALFREDO nato a CONCEPTION( CILE) il 15/03/1970 avverso la sentenza del 25/11/2020 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato Scutella" Marco Alfredo colpevole del reato di cui all'art. 697 cod. pen., commesso in Reggio Calabria il 13.2.2016, condannandolo alla pena di C 1000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che la sentenza impugnata ha motivato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei "precedenti penali", e dunque ha assolto al relativo onere motivazionale, mentre il motivo di ricorso si limita a menzionare alcune massime giurisprudenziali, senza individuare alcun specifico profilo critico relativo alla motivazione data, sul punto, dal Tribunale; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila Ila Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente Fnulyhi k ° C