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Ordinanza — n. 5690/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5690/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5690/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UBALDO GIUSEPPE nato a TORRE DEL GRECO il 14/01/1975 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Ubaldo Giuseppe, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, risolvendosi nella valorizzazione della omogeneità dei reati, della prossimità cronologica degli stessi e della identità delle modalità esecutive, dati che sono stati valutati dal giudice dell'esecuzione che ha evidenziato che i fatti erano stati, commessi a distanza di almeno sei mesi l'uno dagli altri e in due diverse regioni;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5690/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reato continuato reiterazione di reati penali concorso materiale di reati ritardo ingiustificato dell'azione penale riduzione della pena abbandono del procedimento penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UBALDO GIUSEPPE nato a TORRE DEL GRECO il 14/01/1975 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Ubaldo Giuseppe, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, risolvendosi nella valorizzazione della omogeneità dei reati, della prossimità cronologica degli stessi e della identità delle modalità esecutive, dati che sono stati valutati dal giudice dell'esecuzione che ha evidenziato che i fatti erano stati, commessi a distanza di almeno sei mesi l'uno dagli altri e in due diverse regioni;

Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese P mout processuali e della somma di euro tremi a Ila assa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il Pre/Sidente Michele •anchi Vinc.nzo Sini Ebt.4-( D E IN t7 2022