Ordinanza — n. 5690/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UBALDO GIUSEPPE nato a TORRE DEL GRECO il 14/01/1975 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Ubaldo Giuseppe, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, risolvendosi nella valorizzazione della omogeneità dei reati, della prossimità cronologica degli stessi e della identità delle modalità esecutive, dati che sono stati valutati dal giudice dell'esecuzione che ha evidenziato che i fatti erano stati, commessi a distanza di almeno sei mesi l'uno dagli altri e in due diverse regioni;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5690/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UBALDO GIUSEPPE nato a TORRE DEL GRECO il 14/01/1975 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Ubaldo Giuseppe, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, risolvendosi nella valorizzazione della omogeneità dei reati, della prossimità cronologica degli stessi e della identità delle modalità esecutive, dati che sono stati valutati dal giudice dell'esecuzione che ha evidenziato che i fatti erano stati, commessi a distanza di almeno sei mesi l'uno dagli altri e in due diverse regioni;
Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese P mout processuali e della somma di euro tremi a Ila assa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il Pre/Sidente Michele •anchi Vinc.nzo Sini Ebt.4-( D E IN t7 2022