Ordinanza — n. 5689/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRERA ORIUNDO JACKELINE LEONOR nato il 27/04/1986 avverso l'ordinanza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Barrera Oriundo Jackeline Leonor, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, risolvendosi nella valorizzazione della omogeneità dei reati, della prossimità cronologica degli stessi e della identità, almeno per i delitti commessi nell'anno 2014, dei correi, dati che sono stati valutati dal giudice dell'esecuzione che, pur avendo travisato il dato relativo ai correi, come denunciato dalk ricorrente, ha ritenuto significativo di autonome deliberazioni la distanza cronologica tra il primo reato e i successivi (due anni) ed ha ritenuto i reati commessi nell'estate 2014 come espressione solo di un stile di vita e non di specifiche deliberazioni assunte in un contesto unitario;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5689/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRERA ORIUNDO JACKELINE LEONOR nato il 27/04/1986 avverso l'ordinanza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Barrera Oriundo Jackeline Leonor, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, risolvendosi nella valorizzazione della omogeneità dei reati, della prossimità cronologica degli stessi e della identità, almeno per i delitti commessi nell'anno 2014, dei correi, dati che sono stati valutati dal giudice dell'esecuzione che, pur avendo travisato il dato relativo ai correi, come denunciato dalk ricorrente, ha ritenuto significativo di autonome deliberazioni la distanza cronologica tra il primo reato e i successivi (due anni) ed ha ritenuto i reati commessi nell'estate 2014 come espressione solo di un stile di vita e non di specifiche deliberazioni assunte in un contesto unitario;
Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese kit processuali e della somma di euro tremila la Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente Mic8213* nchi h . Vin enzo Si ni L a\ (X ! (-