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Ordinanza — n. 5684/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5684/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5684/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNTA CRISTOFARO nato a REGGIO CALABRIA il 05/11/1962 avverso l'ordinanza del 01/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Giunta Cristofaro avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; Ritenuto che l'unico motivo - che denuncia la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e, quindi, l'assenza di motivazione della decisione - è manifestamente infondato, atteso che l'ordinanza ha valutato, oltre alla condotta pregressa e all'attuale operatività del sodalizio, anche la condotta in carcere, significativa di una scarsa efficacia del trattamento e quindi del pericolo, nell'attualità, del mantenimento di contatti con il sodalizio di appartenenza;

Regesto Legislator

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art. 125 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5684/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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proroga della carcerazione controllo periodico della detenzione mantenimento della carcerazione di sicurezza indennizzo per detenzione ingiustificata capacità di subire la carcerazione fermo di breve durata

Disposizioni normative citate

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art. 125 cod. proc. pen
pen.; Ritenuto che l'unico motivo - che denuncia la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNTA CRISTOFARO nato a REGGIO CALABRIA il 05/11/1962 avverso l'ordinanza del 01/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Giunta Cristofaro avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; Ritenuto che l'unico motivo - che denuncia la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e, quindi, l'assenza di motivazione della decisione - è manifestamente infondato, atteso che l'ordinanza ha valutato, oltre alla condotta pregressa e all'attuale operatività del sodalizio, anche la condotta in carcere, significativa di una scarsa efficacia del trattamento e quindi del pericolo, nell'attualità, del mantenimento di contatti con il sodalizio di appartenenza;

Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e _condanna il ricorrente al pagamento delle spese rfit./014 processuali e della somma di euro tremila la Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il Pre dente Michele f3j.,anchi Vin