Italian Court dismisses appeal against deportation conviction for failing to raise special mitigation at first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for special mitigation under Article 131-bis of the Penal Code and claimed the marriage contract justified his return to Italy, but these defenses were not formally raised during the appeal proceedings. The court ruled that the lower courts implicitly rejected the mitigation claim based on the seven-month delay in re-entry and that the right to marry does not override expulsion laws, while also noting the third ground regarding recidivism was procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 51 c.p.; Art. 604 c.p.p.: The failure to request a specific statutory exemption or justification at the first instance renders such arguments inadmissible in the appeal, and the right to marry does not constitute a special ground to justify criminal conduct following expulsion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTHMEN AHAMED nato il 25/06/1988 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 17.7.2019, con cui il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato Othmen Ahmed colpevole del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lvo n. 286/1998, commesso in Lampedusa il 3.8.2018, condannandolo alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione; rilevato che il ricorrente: - con il primo motivo, ha denunciato violazione di legge in ordine al diniego dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen; - con il secondo motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 51 cod. pen., essendo l'imputato rientrato in Italia per contrarre matrimonio. - con il terzo motivo, ha denunciato difetto di motivazione dell'applicazione della recidiva; ritenuto che il primo motivo riguarda l'applicazione dell'esimente della speciale tenuità del fatto, che non era stata richiesta con l'atto di appello e che i giudici del merito hanno, implicitamente, escluso evidenziando che l'imputato era rientrato in Italia solo dopo sette mesi dall'espulsione, circostanza che incideva sulla gravità del fatto; rilevato che la difesa, sul punto, si è limitata a valorizzare il successivo matrimonio, che sarebbe stato il motivo che aveva indotto l'imputato a rientrare in Italia, così sollecitando il collegio ad una autonoma valutazione di merito, preclusa nel giudizio di legittimità; ritenuto che il secondo motivo, relativo all' applicazione della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto (il matrimonio), è manifestamente infondato, in quanto la situazione rappresentata dalla difesa come motivo determinante il reato non giustifica la condotta criminosa ascritta, dato che la norma che riconosce il diritto a contrarre matrimonio non si pone in rapporto di specialità rispetto alla normativa che disciplina gli effetti dell'espulsione dal territorio dello Stato; ritenuto che il terzo motivo non è consentito, riguardando l'applicazione della recidiva, punto della decisione che non era stato devoluto al giudice di appello; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese eqt/ora processuali e della somma di euro tremi' ITa Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estens