Ordinanza — n. 5682/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPIELLO BIAGIO nato a CERVINARA il 11/02/1969 avverso l'ordinanza del 23/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI.dato-awise-age-Perrti7 udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con il ricorso in esame, proposto personalmente da Zgppiello Biagio, è stato impugnato il decreto di inammissibilità pronunciato in data 23.9.2020 dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli. Osserva il Collegio che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5682/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPIELLO BIAGIO nato a CERVINARA il 11/02/1969 avverso l'ordinanza del 23/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI.dato-awise-age-Perrti7 udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il ricorso in esame, proposto personalmente da Zgppiello Biagio, è stato impugnato il decreto di inammissibilità pronunciato in data 23.9.2020 dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli. Osserva il Collegio che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 11,- £,o '4 spese processuali e della somma di euro tremii?Vrà -tassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il Consigliere relatore Il Presidente n Michel B nchi , Vncer1zo Sian.