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Ordinanza — n. 5681/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5681/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5681/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAJOLLI SHKELZEN nato il 23/02/1982 avverso la sentenza del 13/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdate-~-~tir udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 12.3.2021, la Corte di appello di Torino ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 21.2.2019 dal Tribunale di Asti, ridotto la pena inflitta a Kajolli Shkelzen. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando difetto di motivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti, e la Corte di appello aveva riconosciuto le attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5681/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. in data 12.3.2021, la Corte di appello di Torino ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 21.2.2019 dal Tribunale di Asti, ridotto la pena inflitta a Kajolli Shkelzen. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando difetto di motivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti, e la Corte di appello aveva riconosciuto le attenuanti generiche.

Parole chiave

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motivi di cassazione rinuncia alla motivazione attenuazione della pena concorso di motivi di sospensione sostituzione dei motivi facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando difetto di motivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAJOLLI SHKELZEN nato il 23/02/1982 avverso la sentenza del 13/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdate-~-~tir udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 12.3.2021, la Corte di appello di Torino ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 21.2.2019 dal Tribunale di Asti, ridotto la pena inflitta a Kajolli Shkelzen. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando difetto di motivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti, e la Corte di appello aveva riconosciuto le attenuanti generiche.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento i t- ft/vo delle spese processuali e della somma di tremila euFairta- Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il Consigliere relatore Il Presidente Michel BiAnchi ,Vi ani QL — ! 1,"si (7.At.'Ce) 1_11i1A