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Ordinanza — n. 5680/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing and unsigned filing by unauthorized lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5680/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was filed without a signature and by a lawyer not enrolled in the special register. The defendant's counsel lacked standing to represent the client, violating procedural requirements for admissibility. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1; Art. 591, comma 1 lett. a); Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible de plano if filed without a signature or by a lawyer lacking special enrollment, as such defects preclude the necessary standing to initiate the proceedings.

Parole chiave

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lack of standing unauthorized lawyer inadmissible appeal de plano dismissal special register enrollment procedural defect court costs and fine prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto con legge n.
Legge n. 103 del 2017
pen., introdotto con legge n. 103 del 2017.
Art. 616, cod. proc. pen.
Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMOROSO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 19/11/1987 avverso l'ordinanza del 29/03/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame, privo di sottoscrizione, è stato proposto da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e quindi da soggetto privo di I egittimazione. Ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dagli artt. 613, comma 1, e 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. . Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto con legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il Consigliere relatore Il P esi