Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding denial of generic mitigating circumstances due to prior convictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing the decision lacked proper reasoning. The court found the lower court correctly identified a negative subjective profile based on multiple prior convictions, rendering the appeal's argument on procedural behavior irrelevant and precluded in a legitimacy review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10-bis d.lvo n. 286/1998; Art. 366 c.p.p.: An appeal alleging a lack of motivation for denying generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's decision is based on a negative subjective profile derived from multiple prior convictions, as the appellant's defense of procedural behavior is precluded in a legitimacy proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: G3E-FA MARIAN nato il 21/07/1976 avverso la sentenza del 04/03/2021 del GIUDICE DI PACE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato Gjetp Marian colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, commesso in Legnano il 23.9.2016, condannandolo alla pena di C 5000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che la sentenza impugnata ha motivato il diniego delle attenuanti generiche in relazione al negativo profilo soggettivo desumibile dalle "plurime condanne", dato rispetto al quale il ricorso non denuncia alcun travisamento di prove, limitandosi a contrapporvi la valorizzazione del comportamento processuale; ritenuto che la censura motivazionale è dunque insussistente, e nella prospettazione difensiva si risolve nell'indicazione di un argomento di merito, ormai precluso nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Io .1,1 processuali e della somma di euro tremila la cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il Pr sidente Michele B. chi p_ enzo Si ni \)kk,s\C\4k axtn D 1-7 P0 z.:1 i T. AA