Ordinanza — n. 5676/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE MARCO nato a PUTIGNANO il 04/05/1981 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 19.10.2016, con cui il Tribunale di Bari aveva dichiarato Pesce Marco colpevole del reato di cui art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso in Bari il 9.7.2016, condannandolo alla pena di mesi otto .di reclusione; rilevato che il ricorrente: - con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla finalità della condotta con riguardo alle esigenze che giustificano la misura di prevenzione personale; - con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; 2„c(t.k, ,v4 arz,rtort,n hr) i a i 1.4 u rtet ro L ft l'j aort fry, 004,4,inh-trt; ritenuto che, con riguardo alla responsabilità, il primo motivo riprende il tema del contesto nel quale il fatto sarebbe stato commesso secondo la versione data dall'imputato - un litigio familiare con conseguente alterazione emotiva e decisione di recarsi nella città di Bari -, ampiamente valutato dal secondo giudice che ha ritenuto la non attendibilità di quanto dichiarato all'udienza di convalida dell'arresto, e quindi la denunciata carenza motivazionale è insussistente e il relativo motivo è manifestamente infondato; ritenuto, quanto al diniego delle attenuanti generiche, che il secondo giudice l'ha fondato sull'assenza di resipiscenza, dato con il quale il secondo motivo omette di confrontarsi; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5676/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso in Bari il 9.7.2016, condannandolo alla pena di mesi otto .di reclusione; rilevato che il ricorrente: - con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla finalità della condotta con riguardo alle esigenze che giustificano la misura di prevenzione personale; - con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; 2„c(t.k, ,v4 arz,rtort,n hr) i a i 1.4 u rtet ro L ft l'j aort fry, 004,4,inh-trt; ritenuto che, con riguardo alla responsabilità, il primo motivo riprende il tema del contesto nel quale il fatto sarebbe stato commesso secondo la versione data dall'imputato - un litigio familiare con conseguente alterazione emotiva e decisione di recarsi nella città di Bari -, ampiamente valutato dal secondo giudice che ha ritenuto la non attendibilità di quanto dichiarato all'udienza di convalida dell'arresto, e quindi la denunciata carenza motivazionale è insussistente e il relativo motivo è manifestamente infondato; ritenuto, quanto al diniego delle attenuanti generiche, che il secondo giudice l'ha fondato sull'assenza di resipiscenza, dato con il quale il secondo motivo omette di confrontarsi; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE MARCO nato a PUTIGNANO il 04/05/1981 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 19.10.2016, con cui il Tribunale di Bari aveva dichiarato Pesce Marco colpevole del reato di cui art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso in Bari il 9.7.2016, condannandolo alla pena di mesi otto .di reclusione; rilevato che il ricorrente: - con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla finalità della condotta con riguardo alle esigenze che giustificano la misura di prevenzione personale; - con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; 2„c(t.k, ,v4 arz,rtort,n hr) i a i 1.4 u rtet ro L ft l'j aort fry, 004,4,inh-trt; ritenuto che, con riguardo alla responsabilità, il primo motivo riprende il tema del contesto nel quale il fatto sarebbe stato commesso secondo la versione data dall'imputato - un litigio familiare con conseguente alterazione emotiva e decisione di recarsi nella città di Bari -, ampiamente valutato dal secondo giudice che ha ritenuto la non attendibilità di quanto dichiarato all'udienza di convalida dell'arresto, e quindi la denunciata carenza motivazionale è insussistente e il relativo motivo è manifestamente infondato; ritenuto, quanto al diniego delle attenuanti generiche, che il secondo giudice l'ha fondato sull'assenza di resipiscenza, dato con il quale il secondo motivo omette di confrontarsi; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila Ila Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il Presidente DEPO IN C