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Ordinanza — n. 5675/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper challenge of administrative act's legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5675/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's failure to address the illegality of the police officer's phone ban, arguing the phone was non-functional. The court ruled that the appeal improperly targeted the administrative act's validity rather than the evidence of its violation, which was the correct scope of the second instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 364, c. 1, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it challenges the legality of a presupposed administrative act without devolving the issue to the second instance judge, as the appeal must address the violation of that act, not its validity.

Parole chiave

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inadmissible appeal defect of motivation administrative act legality second instance scope phone ban violation uso del telefono cellulare alla guida reati contro la sfera personale riservata abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.
Art. 364, c. 1, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICERNO GIUSEPPE nato il 21/06/1986 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 20.3.2018, con cui il Tribunale di Bari aveva dichiarato Picerno Giuseppe colpevole del reato di cui art. 76, comma 2, d.lvo n. 159/11, fatto commesso in Altamura il 1.4.2015, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine all'illegittimità del provvedimento del Questore che aveva vietato l'uso del telefono cellulare; ritenuto che la censura motivazionale viene articolata in relazione alla legittimità del provvedimento amministrativo presupposto, punto della decisione che la difesa non aveva devoluto al giudizio del secondo giudice: l'atto di appello, infatti, si era limitato a sostenere che non vi era prova che il telefono cellulare dell'imputato fosse effettivamente funzionante, profilo che riguarda la sussistenza della violazione del provvedimento amministrativo, e non la legittimità dello stesso; ritenuto, quindi, che il ricorso propone motivo non consentito; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese flpiJOA.< processuali e della somma di euro tremila"Wa Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente (\Michele rpiat3chi Vi enzo1 ‘,... ani ---; ('-...."---1.