Ordinanza — n. 5674/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STROSCIO CARMELO FRANCO nato a MOUTIER( SVIZZERA) il 07/03/1978 LUNETTA SALVATORE nato a BRESCIA il 01/12/1975 avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 4.7.2019, con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva dichiarato Lunetta Salvatore e Stroscio Carmelo colpevoli del reato di cui agli artt. 56,424 cod. pen., commesso in Barcellona Pozzo di Gotto il 26.5.2013, condannandoli alla pena di mesi quattro di reclusione, con pena sospesa e statuizioni civili; rilevato che i ricorrenti: - con i motivi primo e secondo, hanno denunciato difetto di motivazione in ordine all'identificazione degli imputati; - con il terzo motivo, hanno denunciato la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. in ordine al diniego della richiesta di disporre perizia antropometrica per verificare l'identificazione di Lunett; - con il quarto motivo, hanno denunciato la violazione dell'art. 424 cod. pen., fattispecie incompatibile con il tentativo. ritenuto che: - i primi tre motivi riguardano l'identificazione degli imputati, assumendo il ricorso che sul punto non sarebbe stata raggiunta la prova e che quindi era necessario disporre la perizia antropometrica richiesta; - sul punto, dunque, a fronte della motivazione delle sentenze di merito, che hanno dato atto del riconoscimento compiuto da tre appartenenti ai Carabinieri, il ricorso ripropone argomenti di merito tendenti a evidenziare la inattendibilità delle prove, così sollecitando il Collegio a una nuova valutazione delle prove, al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; rilevato che, quanto alla qualificazione giuridica, la sentenza impugnata ha ritenuto che era stato accertato il fatto descritto nella imputazione - gli imputati, dopo aver cosparso di benzina la carreggiata dove erano parcheggiate diverse autovetture avevano appiccato il fuoco, così determinando il pericolo di incendio -, che integra la fattispecie di cui all'art. 424 cod. pen.; rilevato che il primo giudice aveva operato la diminuzione di pena ai sensi dell'art. 56 cod. pen., in coerenza alla imputazione che, appunto, a tale norma aveva fatto riferimento; rilevato, che, di tale determinazione la difesa non aveva interesse a dolersi; rilevato che il motivo deduce che "il fuoco non è mai divampato, sicchè non è mai sorto il pericolo di incendio", argomentazione che ricostruisce il fatto in termini diversi da quelli operati dai giudici del merito, che avevano rilevato che gli imputati avevano appiccato il fuoco al materiale infiammabile, ma le fiamme poi non erano divampate; ritenuto che, anche da questo profilo, dunque, il motivo si risolve nella prospettazione di una diversa lettura delle prove, al di là dei limiti proprio del giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 603 cod. proc. pen, art. 424 cod. pen, art. 56 cod. pen; Ordinanza — n. 5674/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 56,424 cod. pen., commesso in Barcellona Pozzo di Gotto il 26.5.2013, condannandoli alla pena di mesi quattro di reclusione, con pena sospesa e statuizioni civili; rilevato che i ricorrenti: - con i motivi primo e secondo, hanno denunciato difetto di motivazione in ordine all'identificazione degli imputati; - con il terzo motivo, hanno denunciato la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. in ordine al diniego della richiesta di disporre perizia antropometrica per verificare l'identificazione di Lunett; - con il quarto motivo, hanno denunciato la violazione dell'art. 424 cod. pen., fattispecie incompatibile con il tentativo. ritenuto che: - i primi tre motivi riguardano l'identificazione degli imputati, assumendo il ricorso che sul punto non sarebbe stata raggiunta la prova e che quindi era necessario disporre la perizia antropometrica richiesta; - sul punto, dunque, a fronte della motivazione delle sentenze di merito, che hanno dato atto del riconoscimento compiuto da tre appartenenti ai Carabinieri, il ricorso ripropone argomenti di merito tendenti a evidenziare la inattendibilità delle prove, così sollecitando il Collegio a una nuova valutazione delle prove, al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; rilevato che, quanto alla qualificazione giuridica, la sentenza impugnata ha ritenuto che era stato accertato il fatto descritto nella imputazione - gli imputati, dopo aver cosparso di benzina la carreggiata dove erano parcheggiate diverse autovetture avevano appiccato il fuoco, così determinando il pericolo di incendio -, che integra la fattispecie di cui all'art. 424 cod. pen.; rilevato che il primo giudice aveva operato la diminuzione di pena ai sensi dell'art. 56 cod. pen., in coerenza alla imputazione che, appunto, a tale norma aveva fatto riferimento; rilevato, che, di tale determinazione la difesa non aveva interesse a dolersi; rilevato che il motivo deduce che "il fuoco non è mai divampato, sicchè non è mai sorto il pericolo di incendio", argomentazione che ricostruisce il fatto in termini diversi da quelli operati dai giudici del merito, che avevano rilevato che gli imputati avevano appiccato il fuoco al materiale infiammabile, ma le fiamme poi non erano divampate; ritenuto che, anche da questo profilo, dunque, il motivo si risolve nella prospettazione di una diversa lettura delle prove, al di là dei limiti proprio del giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STROSCIO CARMELO FRANCO nato a MOUTIER( SVIZZERA) il 07/03/1978 LUNETTA SALVATORE nato a BRESCIA il 01/12/1975 avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 4.7.2019, con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva dichiarato Lunetta Salvatore e Stroscio Carmelo colpevoli del reato di cui agli artt. 56,424 cod. pen., commesso in Barcellona Pozzo di Gotto il 26.5.2013, condannandoli alla pena di mesi quattro di reclusione, con pena sospesa e statuizioni civili; rilevato che i ricorrenti: - con i motivi primo e secondo, hanno denunciato difetto di motivazione in ordine all'identificazione degli imputati; - con il terzo motivo, hanno denunciato la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. in ordine al diniego della richiesta di disporre perizia antropometrica per verificare l'identificazione di Lunett; - con il quarto motivo, hanno denunciato la violazione dell'art. 424 cod. pen., fattispecie incompatibile con il tentativo. ritenuto che: - i primi tre motivi riguardano l'identificazione degli imputati, assumendo il ricorso che sul punto non sarebbe stata raggiunta la prova e che quindi era necessario disporre la perizia antropometrica richiesta; - sul punto, dunque, a fronte della motivazione delle sentenze di merito, che hanno dato atto del riconoscimento compiuto da tre appartenenti ai Carabinieri, il ricorso ripropone argomenti di merito tendenti a evidenziare la inattendibilità delle prove, così sollecitando il Collegio a una nuova valutazione delle prove, al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; rilevato che, quanto alla qualificazione giuridica, la sentenza impugnata ha ritenuto che era stato accertato il fatto descritto nella imputazione - gli imputati, dopo aver cosparso di benzina la carreggiata dove erano parcheggiate diverse autovetture avevano appiccato il fuoco, così determinando il pericolo di incendio -, che integra la fattispecie di cui all'art. 424 cod. pen.; rilevato che il primo giudice aveva operato la diminuzione di pena ai sensi dell'art. 56 cod. pen., in coerenza alla imputazione che, appunto, a tale norma aveva fatto riferimento; rilevato, che, di tale determinazione la difesa non aveva interesse a dolersi; rilevato che il motivo deduce che "il fuoco non è mai divampato, sicchè non è mai sorto il pericolo di incendio", argomentazione che ricostruisce il fatto in termini diversi da quelli operati dai giudici del merito, che avevano rilevato che gli imputati avevano appiccato il fuoco al materiale infiammabile, ma le fiamme poi non erano divampate; ritenuto che, anche da questo profilo, dunque, il motivo si risolve nella prospettazione di una diversa lettura delle prove, al di là dei limiti proprio del giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciaseett=battaINDI2della somma di euro tremila Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensor