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Ordinanza — n. 5672/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5672/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5672/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHINNI ANDREA nato a TORINO il 25/11/1974 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINO4e1449-a-cefs~~- udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 3.3.2021, la Corte di appello di Torino ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 9.1.2019 dal Tribunale di Vercelli, ridotto la pena inflitta a Chinni Andrea. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando difetto di motivazione in relazione alla commisurazione della pena. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5672/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. in data 3.3.2021, la Corte di appello di Torino ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 9.1.2019 dal Tribunale di Vercelli, ridotto la pena inflitta a Chinni Andrea. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando difetto di motivazione in relazione alla commisurazione della pena. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti.

Parole chiave

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sanzioni penali adeguamento della pena riscossione di pene pecuniarie remissione della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHINNI ANDREA nato a TORINO il 25/11/1974 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINO4e1449-a-cefs~~- udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 3.3.2021, la Corte di appello di Torino ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 9.1.2019 dal Tribunale di Vercelli, ridotto la pena inflitta a Chinni Andrea. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando difetto di motivazione in relazione alla commisurazione della pena. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euroCassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il Consigliere relatore Il Pr sidente Michele Bi chi , iani \ DEPOSITATA IN CAN.C7!) 1 F