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Ordinanza — n. 5671/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5671/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5671/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 10/07/1978 avverso l'ordinanza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Piccolo Giuseppe, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, risolvendosi nella valorizzazione della omogeneità dei reati e della prossimità di tempo e di luogo, dati già valutati dal giudice dell'esecuzione che ha evidenziatb che le rapine erano state commesse a distanza di tre mesi l'una dall'altra e che la seconda rapina era stata determinata unicamente dalla occasionalità;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5671/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reato continuato reiterazione di reati penali permesso di promuovere un procedimento penale continuazione dell'esecuzione abbandono del procedimento penale concorso materiale di reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 10/07/1978 avverso l'ordinanza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Piccolo Giuseppe, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, risolvendosi nella valorizzazione della omogeneità dei reati e della prossimità di tempo e di luogo, dati già valutati dal giudice dell'esecuzione che ha evidenziatb che le rapine erano state commesse a distanza di tre mesi l'una dall'altra e che la seconda rapina era stata determinata unicamente dalla occasionalità;

Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese iv Jou. processuali e della somma di euro tremilafaCassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il P esidente Michele Bianchi WWk c‘O.AAC\' r-115i7t-* O S ; -I- AT A C,',', g7,'-'131.:RIA \i 17 FF, oi: 20a . LL