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Ordinanza — n. 5670/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the unrepresented defendant failed to use a special defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5670/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant, an unrepresented convicted person, filed the petition personally. The law requires such appeals to be signed by a special defense attorney registered with the Court. Consequently, the appeal was rejected without examination of merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals by unrepresented convicted persons are inadmissible if not signed by a special defense attorney.

Parole chiave

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unrepresented defendant special defense attorney inadmissible appeal de plano dismissal criminal procedure code disposizioni speciali per il Lussemburgo memoria illeggibile autorizzazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCA] LULEZIM CUIO1V35IF nato il 20/11/1976 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di VELLETRIétat-9-€33A4.0-&-te-Parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il ricorso in esame, proposto personalmente da Lucaj Lulezim, è stata impugnata l'ordinanza pronunciata in data 20.4.2021 dal Tribunale di Velletri, quale giudice dell'esecuzione. Osserva il Collegio che con la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle nvou spese processuali e della somma di euro tremila la Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. - Il Consigliere relatore Il Pre idente Micheke Sanchi ani 1,WMA 1-gQJJnòn L 'i' t o 1 c;F,A, 0r, s i