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Ordinanza — n. 5669/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5669/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5669/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REA FRANCESCO nato a NAPOLI il 30/01/1964 avverso l'ordinanza del 27/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; /' Con il ricorso in esame, privo di motivi e proposto personalmente da Rea Francesco, è stata impugnata l'ordinanza pronunciata in data 2.10.2020 dal Tribunale di sorveglianza de L'Aquila. Osserva il Collegio che la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro cinquecento, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5669/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; /' Con il ricorso in esame, privo di motivi e proposto personalmente da Rea Francesco, è stata impugnata l'ordinanza pronunciata in data 2.10.2020 dal Tribunale di sorveglianza de L'Aquila. Osserva il Collegio che la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro cinquecento, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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audizione personale obbligatoria istanza di revisione penale modifica di un'autorizzazione esame delle censure formali facoltà di astenersi dal testimoniare divieto della reformatio in peius
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REA FRANCESCO nato a NAPOLI il 30/01/1964 avverso l'ordinanza del 27/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; /'

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il ricorso in esame, privo di motivi e proposto personalmente da Rea Francesco, è stata impugnata l'ordinanza pronunciata in data 2.10.2020 dal Tribunale di sorveglianza de L'Aquila. Osserva il Collegio che la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro cinquecento, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle v 41.4. spese processuali e della somma di euro cinquecento assa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il Consigliere relatore Il Presi ente rMiclh-i le chi Vi c zo Sia i (X, A(r\ POSITATA I i CANCELLERIAU. CA