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Ordinanza — n. 5668/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5668/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5668/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARIA ANTONIO nato a SAN BARTOLOMEO IN GALDO il 01/06/1950 avverso l'ordinanza del 10/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; t Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da De Maria Antonio, di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute; Ritenuto che l'unico motivo sia generico in quanto denuncia il travisamento, per omessa valutazione, di certificazione rilasciata dal medico di base, che non viene allegata al ricorso e di cui non viene indicata la posizione nel fascicolo processuale; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5668/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; t Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da De Maria Antonio, di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute; Ritenuto che l'unico motivo sia generico in quanto denuncia il travisamento, per omessa valutazione, di certificazione rilasciata dal medico di base, che non viene allegata al ricorso e di cui non viene indicata la posizione nel fascicolo processuale; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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perizia medica insufficiente allegazioni insufficientemente motivate documenti mancanti difetto di motivazione espulsione nonostante gravi patologie motivi medici
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARIA ANTONIO nato a SAN BARTOLOMEO IN GALDO il 01/06/1950 avverso l'ordinanza del 10/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; t Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da De Maria Antonio, di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute; Ritenuto che l'unico motivo sia generico in quanto denuncia il travisamento, per omessa valutazione, di certificazione rilasciata dal medico di base, che non viene allegata al ricorso e di cui non viene indicata la posizione nel fascicolo processuale; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese r, vou processuali e della somma di euro tremila '$a Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente le ialchi IN CANrsLEMA l 7 2: 20