Ordinanza — n. 5667/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAVARELLA SAVERIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 03/08/1993 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a CiaValella Saverio - ritenuto colpevole del reato di tentato incendio, fatto commesso in san Marco in Lamis il 26.8.2013, ed altro - a mesi otto e giorni dieci di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorso propone motivi che non esprimono alcun riferimento alla sentenza impugnata, dato che: - quanto alla responsabilità, il primo motivo fa riferimento ad altro soggetto e evidenzia profili riguardanti la sorveglianza speciale, senza alcuna attinenza all'oggetto del giudizio; - quanto alla prescrizione, il secondo motivo valorizza altra data di consumazione del reato e i termini prescrizionali propri delle contravvenzioni; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5667/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAVARELLA SAVERIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 03/08/1993 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a CiaValella Saverio - ritenuto colpevole del reato di tentato incendio, fatto commesso in san Marco in Lamis il 26.8.2013, ed altro - a mesi otto e giorni dieci di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorso propone motivi che non esprimono alcun riferimento alla sentenza impugnata, dato che: - quanto alla responsabilità, il primo motivo fa riferimento ad altro soggetto e evidenzia profili riguardanti la sorveglianza speciale, senza alcuna attinenza all'oggetto del giudizio; - quanto alla prescrizione, il secondo motivo valorizza altra data di consumazione del reato e i termini prescrizionali propri delle contravvenzioni; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAVARELLA SAVERIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 03/08/1993 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a CiaValella Saverio - ritenuto colpevole del reato di tentato incendio, fatto commesso in san Marco in Lamis il 26.8.2013, ed altro - a mesi otto e giorni dieci di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorso propone motivi che non esprimono alcun riferimento alla sentenza impugnata, dato che: - quanto alla responsabilità, il primo motivo fa riferimento ad altro soggetto e evidenzia profili riguardanti la sorveglianza speciale, senza alcuna attinenza all'oggetto del giudizio; - quanto alla prescrizione, il secondo motivo valorizza altra data di consumazione del reato e i termini prescrizionali propri delle contravvenzioni; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese trnvoNa processuali e della somma di euro tremila &Va Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estens