Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5667/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5667/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5667/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAVARELLA SAVERIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 03/08/1993 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a CiaValella Saverio - ritenuto colpevole del reato di tentato incendio, fatto commesso in san Marco in Lamis il 26.8.2013, ed altro - a mesi otto e giorni dieci di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorso propone motivi che non esprimono alcun riferimento alla sentenza impugnata, dato che: - quanto alla responsabilità, il primo motivo fa riferimento ad altro soggetto e evidenzia profili riguardanti la sorveglianza speciale, senza alcuna attinenza all'oggetto del giudizio; - quanto alla prescrizione, il secondo motivo valorizza altra data di consumazione del reato e i termini prescrizionali propri delle contravvenzioni; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5667/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAVARELLA SAVERIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 03/08/1993 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a CiaValella Saverio - ritenuto colpevole del reato di tentato incendio, fatto commesso in san Marco in Lamis il 26.8.2013, ed altro - a mesi otto e giorni dieci di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorso propone motivi che non esprimono alcun riferimento alla sentenza impugnata, dato che: - quanto alla responsabilità, il primo motivo fa riferimento ad altro soggetto e evidenzia profili riguardanti la sorveglianza speciale, senza alcuna attinenza all'oggetto del giudizio; - quanto alla prescrizione, il secondo motivo valorizza altra data di consumazione del reato e i termini prescrizionali propri delle contravvenzioni; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
incendio colposo danni da incendio prodotto infiammabile lotta contro gli incendi risarcimento per atto illecito violazione del segnale luminoso
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAVARELLA SAVERIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 03/08/1993 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a CiaValella Saverio - ritenuto colpevole del reato di tentato incendio, fatto commesso in san Marco in Lamis il 26.8.2013, ed altro - a mesi otto e giorni dieci di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorso propone motivi che non esprimono alcun riferimento alla sentenza impugnata, dato che: - quanto alla responsabilità, il primo motivo fa riferimento ad altro soggetto e evidenzia profili riguardanti la sorveglianza speciale, senza alcuna attinenza all'oggetto del giudizio; - quanto alla prescrizione, il secondo motivo valorizza altra data di consumazione del reato e i termini prescrizionali propri delle contravvenzioni; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese trnvoNa processuali e della somma di euro tremila &Va Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estens