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Ordinanza — n. 5666/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5666/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5666/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOCCHI GIOVANNI nato a NAPOLI il 23/05/1980 avverso l'ordinanza del 21/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIàat-e-~e-efée-Perrti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con il ricorso in esame, privo di motivi e proposto personalmente da kal Mazzocchi Giovanni, è stata impugnata l'ordinanza pronunciata in data 21.10.2020 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli. Osserva il Collegio che la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, -dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5666/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di NAPOLIàat-e-~e-efée-Perrti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Con il ricorso in esame, privo di motivi e proposto personalmente da kal Mazzocchi Giovanni, è stata impugnata l'ordinanza pronunciata in data 21.10.2020 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli. Osserva il Collegio che la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, -dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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disobbedienza alla decisione dell'autorità requisito della firma violazione delle forme sostanziali diritto di ottenere una decisione audizione personale obbligatoria difesa obbligatoria

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOCCHI GIOVANNI nato a NAPOLI il 23/05/1980 avverso l'ordinanza del 21/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIàat-e-~e-efée-Perrti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il ricorso in esame, privo di motivi e proposto personalmente da kal Mazzocchi Giovanni, è stata impugnata l'ordinanza pronunciata in data 21.10.2020 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli. Osserva il Collegio che la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, -dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle voié spese processuali e della somma di euro cinquecentoíkla Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il Consigliere relatore Il Presidente Tchple Bija h' iVi enzo ani