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Ordinanza — n. 5665/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5665/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5665/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURO SALVATORE nato a SAN PAOLO BEL SITO il 26/06/1985 avverso l'ordinanza del 28/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato, nei confronti di Lauro Salvatore, la detenzione domiciliare; Rilevato che dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente è stato rimesso in libertà in data 3.8.2021; ritenuto che, quindi nell'attualità il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso, essendo cessata la espiazione della pena, presupposto della domanda di ammissione alla misura alternativa richiesta; Ritenuto che vada dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse, e che non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5665/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato, nei confronti di Lauro Salvatore, la detenzione domiciliare; Rilevato che dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente è stato rimesso in libertà in data 3.8.2021; ritenuto che, quindi nell'attualità il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso, essendo cessata la espiazione della pena, presupposto della domanda di ammissione alla misura alternativa richiesta; Ritenuto che vada dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse, e che non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria;

Parole chiave

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revoca del permesso di dimora revoca della liberazione condizionale misure sostitutive della carcerazione revoca della curatela scarcerazione revoca di prestazioni sociali
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURO SALVATORE nato a SAN PAOLO BEL SITO il 26/06/1985 avverso l'ordinanza del 28/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato, nei confronti di Lauro Salvatore, la detenzione domiciliare; Rilevato che dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente è stato rimesso in libertà in data 3.8.2021; ritenuto che, quindi nell'attualità il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso, essendo cessata la espiazione della pena, presupposto della domanda di ammissione alla misura alternativa richiesta; Ritenuto che vada dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse, e che non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorsope, tz p Nurn nitNin p, al-4g Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il Pre idente ipi Michele arftJi Vi nzo Si ni Juv l'