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Ordinanza — n. 5664/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5664/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5664/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELVEDERESI ALESSIO nato a CHIARAVALLE il 14/09/1979 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; v\jV, 9 Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 13.12.2018, con cui il Tribunale di Macerata aveva dichiarato Belvechdrési Alessio colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lvo n. 159/11, commesso in Porto Recanati in data 23.7 e 10.8.2017, condannandolo alla pena di mesi tre di arresto; rilevato che il ricorrente: - con il primo motivo, ha denunciato la nullità del giudizio di appello per omessa citazione dell'imputato, il quale, all'epoca detenuto, aveva eletto domicilio presso la residenza e non presso il difensore; - con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla legittimità dell'ordine del questore; - con il terzo motivo, ha denunciata la violazione dell'art. 47 cod. pen., in quanto l'imputato si era limitato, in entrambe le occasioni, a transitare per Porto Recanati, ma non a soggiornarvi. - con il quarto motivo, ha denunciato il difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche, non essendo stato considerato che si era trattato solo di due episodi, caratterizzati dalla buona fede dell'imputato. ritenuto che: - quanto alla citazione dell'imputato nel giudizio di appello, si deve rilevare che è pacifico che la difesa non aveva comunicato alla Corte di appello la condizione di detenzione in cui si trovava l'imputato, e che corretta è la notifica del decreto di citazione all'imputato mediante consegna al difensore di fiducia, presso il cui studio l'imputato aveva eletto domicilio: il dato risulta agli atti e dalla sentenza di primo grado, e la diversa elezione di domicilio presso la propria residenza risulta solo affermata dal primo motivo, ma di essa non viene data alcuna documentazione; - quanto alla motivazione in ordine alla legittimità del provvedimento amministrativo presupposto, si tratta di punto non devoluto alla cognizione del giudice di appello, e quindi la relativa doglianza non è consentita in questa sede; - la sentenza di appello, infine, ha dato atto che l'imputato, non solo, era stato rintracciato in Porto Recanati, ma era stato colto in situazioni incompatibili con il mero transito, essendo stato trovato all'interno di un casolare, in una pineta e anche in compagnia di altre due persone, e dunque il terzo motivo ripropone argomento di merito, già valutato dal secondo giudice, che ad esso ha dato risposta; - la sentenza di appello ha, infine, motivato il diniego delle attenuanti generiche in relazione al negativo profilo soggettivo, mentre la difesa ha riproposto argomenti di merito, relativi al numero delle violazioni e alla affermata buone fede dell'imputato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 47 cod. pen; Ordinanza — n. 5664/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 76, comma 3, d.lvo n. 159/11, commesso in Porto Recanati in data 23.7 e 10.8.2017, condannandolo alla pena di mesi tre di arresto; rilevato che il ricorrente: - con il primo motivo, ha denunciato la nullità del giudizio di appello per omessa citazione dell'imputato, il quale, all'epoca detenuto, aveva eletto domicilio presso la residenza e non presso il difensore; - con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla legittimità dell'ordine del questore; - con il terzo motivo, ha denunciata la violazione dell'art. 47 cod. pen., in quanto l'imputato si era limitato, in entrambe le occasioni, a transitare per Porto Recanati, ma non a soggiornarvi. - con il quarto motivo, ha denunciato il difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche, non essendo stato considerato che si era trattato solo di due episodi, caratterizzati dalla buona fede dell'imputato. ritenuto che: - quanto alla citazione dell'imputato nel giudizio di appello, si deve rilevare che è pacifico che la difesa non aveva comunicato alla Corte di appello la condizione di detenzione in cui si trovava l'imputato, e che corretta è la notifica del decreto di citazione all'imputato mediante consegna al difensore di fiducia, presso il cui studio l'imputato aveva eletto domicilio: il dato risulta agli atti e dalla sentenza di primo grado, e la diversa elezione di domicilio presso la propria residenza risulta solo affermata dal primo motivo, ma di essa non viene data alcuna documentazione; - quanto alla motivazione in ordine alla legittimità del provvedimento amministrativo presupposto, si tratta di punto non devoluto alla cognizione del giudice di appello, e quindi la relativa doglianza non è consentita in questa sede; - la sentenza di appello, infine, ha dato atto che l'imputato, non solo, era stato rintracciato in Porto Recanati, ma era stato colto in situazioni incompatibili con il mero transito, essendo stato trovato all'interno di un casolare, in una pineta e anche in compagnia di altre due persone, e dunque il terzo motivo ripropone argomento di merito, già valutato dal secondo giudice, che ad esso ha dato risposta; - la sentenza di appello ha, infine, motivato il diniego delle attenuanti generiche in relazione al negativo profilo soggettivo, mentre la difesa ha riproposto argomenti di merito, relativi al numero delle violazioni e alla affermata buone fede dell'imputato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
attendibilità dei testimoni diritti della difesa procedimento in contumacia legittimazione ad agire persecuzione determinante per la fuga obbligo di comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 47 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELVEDERESI ALESSIO nato a CHIARAVALLE il 14/09/1979 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; v\jV, 9 Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 13.12.2018, con cui il Tribunale di Macerata aveva dichiarato Belvechdrési Alessio colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lvo n. 159/11, commesso in Porto Recanati in data 23.7 e 10.8.2017, condannandolo alla pena di mesi tre di arresto; rilevato che il ricorrente: - con il primo motivo, ha denunciato la nullità del giudizio di appello per omessa citazione dell'imputato, il quale, all'epoca detenuto, aveva eletto domicilio presso la residenza e non presso il difensore; - con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla legittimità dell'ordine del questore; - con il terzo motivo, ha denunciata la violazione dell'art. 47 cod. pen., in quanto l'imputato si era limitato, in entrambe le occasioni, a transitare per Porto Recanati, ma non a soggiornarvi. - con il quarto motivo, ha denunciato il difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche, non essendo stato considerato che si era trattato solo di due episodi, caratterizzati dalla buona fede dell'imputato. ritenuto che: - quanto alla citazione dell'imputato nel giudizio di appello, si deve rilevare che è pacifico che la difesa non aveva comunicato alla Corte di appello la condizione di detenzione in cui si trovava l'imputato, e che corretta è la notifica del decreto di citazione all'imputato mediante consegna al difensore di fiducia, presso il cui studio l'imputato aveva eletto domicilio: il dato risulta agli atti e dalla sentenza di primo grado, e la diversa elezione di domicilio presso la propria residenza risulta solo affermata dal primo motivo, ma di essa non viene data alcuna documentazione; - quanto alla motivazione in ordine alla legittimità del provvedimento amministrativo presupposto, si tratta di punto non devoluto alla cognizione del giudice di appello, e quindi la relativa doglianza non è consentita in questa sede; - la sentenza di appello, infine, ha dato atto che l'imputato, non solo, era stato rintracciato in Porto Recanati, ma era stato colto in situazioni incompatibili con il mero transito, essendo stato trovato all'interno di un casolare, in una pineta e anche in compagnia di altre due persone, e dunque il terzo motivo ripropone argomento di merito, già valutato dal secondo giudice, che ad esso ha dato risposta; - la sentenza di appello ha, infine, motivato il diniego delle attenuanti generiche in relazione al negativo profilo soggettivo, mentre la difesa ha riproposto argomenti di merito, relativi al numero delle violazioni e alla affermata buone fede dell'imputato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila Ila Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente ichele Banchi Virkc9hzo Sia '