Ordinanza — n. 5662/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERDOURI KHALID nato il 10/05/1990 avverso l'ordinanza del 13/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta presentata da Derdouri Khalid di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare; Ritenuto che il primo motivo - relativo alla nullità del giudizio di primo grado per diniego della richiesta di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore - è generico, in quanto con riguardo al profilo della tempestività della richiesta di rinvio, negata dal Tribunale, il ricorso non allega di averla documentata al Tribunale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5662/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo - relativo alla motivazione della decisione - è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale ha valorizzato ricerche svolte in tempi recenti che non avevano consentito di rintracciare il condannato; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERDOURI KHALID nato il 10/05/1990 avverso l'ordinanza del 13/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta presentata da Derdouri Khalid di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare; Ritenuto che il primo motivo - relativo alla nullità del giudizio di primo grado per diniego della richiesta di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore - è generico, in quanto con riguardo al profilo della tempestività della richiesta di rinvio, negata dal Tribunale, il ricorso non allega di averla documentata al Tribunale;
Ritenuto che il secondo motivo - relativo alla motivazione della decisione - è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale ha valorizzato ricerche svolte in tempi recenti che non avevano consentito di rintracciare il condannato; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Ja processuali e della somma di euro tremila Ila Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore etlAc bnchk ?IeWcA F; L. 'i-) O 5 T ATA. C:!-`,.t1C:r-EL AIA 17 F 02Zi IL