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Ordinanza — n. 5662/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5662/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5662/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERDOURI KHALID nato il 10/05/1990 avverso l'ordinanza del 13/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta presentata da Derdouri Khalid di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare; Ritenuto che il primo motivo - relativo alla nullità del giudizio di primo grado per diniego della richiesta di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore - è generico, in quanto con riguardo al profilo della tempestività della richiesta di rinvio, negata dal Tribunale, il ricorso non allega di averla documentata al Tribunale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5662/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo - relativo alla motivazione della decisione - è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale ha valorizzato ricerche svolte in tempi recenti che non avevano consentito di rintracciare il condannato; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ripristino dello statuto di rifugiato allontanamento malgrado rischio di persecuzione capacità di subire la carcerazione revoca del permesso di dimora ricollocamento in un istituto proroga della carcerazione espulsione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERDOURI KHALID nato il 10/05/1990 avverso l'ordinanza del 13/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta presentata da Derdouri Khalid di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare; Ritenuto che il primo motivo - relativo alla nullità del giudizio di primo grado per diniego della richiesta di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore - è generico, in quanto con riguardo al profilo della tempestività della richiesta di rinvio, negata dal Tribunale, il ricorso non allega di averla documentata al Tribunale;

Ritenuto che il secondo motivo - relativo alla motivazione della decisione - è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale ha valorizzato ricerche svolte in tempi recenti che non avevano consentito di rintracciare il condannato; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Ja processuali e della somma di euro tremila Ila Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore etlAc bnchk ?IeWcA F; L. 'i-) O 5 T ATA. C:!-`,.t1C:r-EL AIA 17 F 02Zi IL