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Ordinanza — n. 5660/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic merit-based argument fails to meet admissibility requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5660/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Paparone Ciminata Alessio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged an order denying him a social service probation assignment, arguing against the merit of the decision. The court rejected this because the sole ground of appeal was deemed generic and constituted a mere expression of disagreement with the substantive outcome.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its only ground is a generic expression of dissent regarding the merits of the decision, as such arguments must be specific and distinct from the judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic merit argument probation assignment social service court costs fine attitudine all'integrazione dipendenza dall'assistenza sociale assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPARONE CIMINATA ALESSIO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 25/06/1984 avverso l'ordinanza del 07/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta presentata da Paparone Ciminata Alessio di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; Letta la memoria presentata dal difensore; Ritenuto che l'unico motivo sia generico e con contenuto di merito, in quanto si risolve nella manifestazione di dissenso rispetto al merito della decisione assunta; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese vokz processuali e della somma di euro tremilalailla Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigl