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Ordinanza — n. 5659/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5659/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5659/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REPUPILLI GABRIELE nato a JESI il 30/10/1989 avverso l'ordinanza del 25/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha sostituito, nei confronti di Repupilli Gabriele, l'affidamento al servizio sociale con la detenzione domiciliare; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella deduzione della irrilevanza penale delle condotte, integranti, al più, fatti di rilievo civilistico, che il Tribunale ha motivatamente valutato come significativi della inidoneità della più ampia misura dell'affidamento al servizio sociale a conseguire l'obiettivo rieducativo; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5659/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha sostituito, nei confronti di Repupilli Gabriele, l'affidamento al servizio sociale con la detenzione domiciliare; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella deduzione della irrilevanza penale delle condotte, integranti, al più, fatti di rilievo civilistico, che il Tribunale ha motivatamente valutato come significativi della inidoneità della più ampia misura dell'affidamento al servizio sociale a conseguire l'obiettivo rieducativo; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attitudine all'integrazione ricollocamento in un istituto ripristino dello statuto di rifugiato assistenza riabilitativa riabilitazione professionale reintegrazione dei beneficiari di una rendita
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REPUPILLI GABRIELE nato a JESI il 30/10/1989 avverso l'ordinanza del 25/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha sostituito, nei confronti di Repupilli Gabriele, l'affidamento al servizio sociale con la detenzione domiciliare; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella deduzione della irrilevanza penale delle condotte, integranti, al più, fatti di rilievo civilistico, che il Tribunale ha motivatamente valutato come significativi della inidoneità della più ampia misura dell'affidamento al servizio sociale a conseguire l'obiettivo rieducativo; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese stw.i9A processuali e della somma di euro tremillTa Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il Pr siden e Michele Bi,9. n ch i Vi enzo ani L