Ordinanza — n. 5658/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVICH ALESSANDRO nato a MILANO il 25/02/1979 avverso l'ordinanza del 21/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Levacovich Alessandro, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero dell'affidamento terapeutico; Ritenuto che l'unico motivo, relativo al diniego della richiesta di affidamento terapeutico, abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della regolare condotta in carcere e della positiva relazione dell'Uepe, dati che il Tribunale ha valutato rilevando la inidoneità ai fini rieducativi di un programma terapeutico non residenziale e senza indicazione di occupazione lavorativa, a fronte della radicata capacità a delinquere;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5658/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVICH ALESSANDRO nato a MILANO il 25/02/1979 avverso l'ordinanza del 21/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Levacovich Alessandro, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero dell'affidamento terapeutico; Ritenuto che l'unico motivo, relativo al diniego della richiesta di affidamento terapeutico, abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della regolare condotta in carcere e della positiva relazione dell'Uepe, dati che il Tribunale ha valutato rilevando la inidoneità ai fini rieducativi di un programma terapeutico non residenziale e senza indicazione di occupazione lavorativa, a fronte della radicata capacità a delinquere;
Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese PII t/0U processuali e della somma di euro tremi! a Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Michele Bianchi D E p (•"-M"---17=5—:flA CANZi:' • IL CAN