Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5658/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5658/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5658/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVICH ALESSANDRO nato a MILANO il 25/02/1979 avverso l'ordinanza del 21/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Levacovich Alessandro, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero dell'affidamento terapeutico; Ritenuto che l'unico motivo, relativo al diniego della richiesta di affidamento terapeutico, abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della regolare condotta in carcere e della positiva relazione dell'Uepe, dati che il Tribunale ha valutato rilevando la inidoneità ai fini rieducativi di un programma terapeutico non residenziale e senza indicazione di occupazione lavorativa, a fronte della radicata capacità a delinquere;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5658/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
dipendenza dall'assistenza sociale attitudine all'integrazione assistenza ulteriore restituzione dell'assistenza sociale assistenza riabilitativa riduzione dell'assegno per grandi invalidi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVICH ALESSANDRO nato a MILANO il 25/02/1979 avverso l'ordinanza del 21/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Levacovich Alessandro, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero dell'affidamento terapeutico; Ritenuto che l'unico motivo, relativo al diniego della richiesta di affidamento terapeutico, abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della regolare condotta in carcere e della positiva relazione dell'Uepe, dati che il Tribunale ha valutato rilevando la inidoneità ai fini rieducativi di un programma terapeutico non residenziale e senza indicazione di occupazione lavorativa, a fronte della radicata capacità a delinquere;

Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese PII t/0U processuali e della somma di euro tremi! a Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Michele Bianchi D E p (•"-M"---17=5—:flA CANZi:' • IL CAN