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Ordinanza — n. 5533/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as it fails to contest the specific facts of the crime committed while at home arrest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5533/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by El Khayatty Abdelatif inadmissible because it did not address the specific fact that the defendant was caught outside his home arrest location while intending to travel to Paris. The appellate court had already rejected the argument regarding the minor nature of the offense, noting the defendant's prior record and the gravity of the act committed. Consequently, the court upheld the original conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal contesting the constitution of a crime is inadmissible if it fails to confront the specific factual circumstances established by the lower court, such as the location and context of the arrest, thereby precluding a review of the minor nature of the offense.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural defect home arrest location constitutive elements criminal conviction procedural costs factual confrontation decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHAYATTY ABDELLATIF (CUI. 02790GJ) nato il 13/07/1958 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 37511/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di El Khayatty è inammissibile perché nel contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato il ricorso non si confronta con il fatto che il ricorrente fu colto fuori dal domicilio in cui stava agli arresti domiciliari in procinto di recarsi a Parigi. Né irragionevolmente, su questa base, la Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto, peraltro commesso da pluripregiudicato, e, evidenziandone, anzi, la gravità ha ritenuto di non ridurre la pena.

2. Alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore Angelo