Cassation appeal dismissed as inadmissible because plea bargain review does not fit Article 448, paragraph 2-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the request to review the judge's conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure does not fall within the exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis. The appellant argued for annulment based on legal violation and lack of motivation regarding the plea bargain sentence, but the court found no statutory basis for such a review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain sentence challenging the judge's assessment of conditions for acquittal under Article 129 is inadmissible as it does not constitute a case provided for by Article 448, paragraph 2-bis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZENELAKU GOJART ( CUI: 042YBNG) nato il 14/11/1982 avverso la sentenza del 23/06/2021 del GIP TRIBUNALE di RAVENNA4at-e-~949e-e4~ udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 29034/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 455/2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna ha applicato pena a Gajart Zenelaku ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati indicati nelle imputazioni. Nel ricorso presentato dai difensore di Zenelaku si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen, pertanto è inammissibile.
2. Dall'inammissibilità del ricorso dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il