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Ordinanza — n. 5531/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5531/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Borello against the Second Instance Court's judgment inadmissible. The appellant's arguments were deemed too generic and failed to address the specific reasoning regarding the defendant's partial incapacity or the judges' discretionary evaluations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically confront the reasoning of the contested judgment or demonstrate a violation of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds partial incapacity discretionary evaluation procedural costs Corte di Cassazione art. 616 c.p.p. errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORELLO GIANLUCA nato a CASTROVILLARI il 29/07/1988 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 28050/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di Borello è inammissibile. Il generico primo motivo di ricorso non si confronta con l'argomentazione espressa nella sentenza impugnata che dà conto della solo parziale incapacità di intendere e di volere dell'imputato (p. 4). Il secondo motivo di ricorso concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in manifeste illogicità, del resto non evidenziate nelle deduzioni, del tutto generiche, del ricorrente.

2. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore Angel9/C9sanzo //- , DEPOSITATA I IN CANCF:9,_ t7niA i 16