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Ordinanza — n. 5530/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug conviction for marijuana possession and procedural misconduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5530/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Serpa inadmissible, upholding the lower court's drug conviction. The appellate court justified the denial of a minor fact based on the quantity of marijuana and the defendant's equipment for packaging, while also imposing a penalty above the statutory minimum due to poor courtroom behavior. Consequently, the appeal was rejected, and Serpa was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when the appellate court's discretionary assessments are based on plausible experience without logical fallacies, and when the lower court adequately justifies the denial of minor facts and the imposition of penalties exceeding the statutory minimum due to gravity or procedural misconduct.

Parole chiave

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drug possession conviction appellate review standards procedural misconduct penalty inadmissible appeal discretionary judicial assessment allegazioni di persecuzione contraddittorie facoltà di astenersi dal testimoniare deposizioni delle parti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERPA ALESSANDRO nato a PAOLA il 04/04/1983 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; N.R.G. 28032/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di Serpa è inammissibile perché concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche. In particolare, la Corte di appello ha adeguatamente giustificato il disconoscimento del fatto di lieve entità evidenziando non solo che dalla marijuana detenuta erano ricavabili circa 1866 dosi medie singole, ma anche che l'imputato disponeva di una attrezzatura idonea a confezionarla in piccole dosi così da immetterla in modo non occasionale nel mercato della droga. Adeguatamente motivata, inoltre, risulta l'inflizione di una pena superiore al minimo edittale, ma al di sotto del medio edittale, per la gravità del fatto e per il cattivo comportamento processuale (intimò agii operanti di non effettuare ulteriori controlli nella sua abitazione, tentò di occultare il bilancino di precisione).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore Angelo os/tanzo o t, 16 F