Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5528/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new evidence on foreign residence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5528/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Antonio Corrieri's appeal inadmissible because it merely reiterated issues already exhaustively addressed by the Court of Appeal of Genoa. The lower court had established that Corrieri admitted living in France since 2008 while continuing to receive Italian social benefits, rendering further proof of residence unnecessary. Consequently, the court ordered Corrieri to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates questions already exhaustively answered by the court of appeal concerning discretionary evaluations based on plausible experience.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiteration of issues foreign residence social benefits procedural costs caso di rigore economico sanzioni pecuniarie inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRIERI ANTONIO nato a NAPOLI il 12/05/1938 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 28023/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di Corrieri è inammissibile perché, reiterando questioni alle quali la Corte di appello ha già esaurientemente risposto, concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza. In particolare, la Corte di appello, ha evidenziato che lo stesso imputato ha ammesso di essersi trasferito in Francia dal 2003 e di abitarvi dal 2008 (anno di inizio della commissione del reato secondo il capo di imputazione) pur continuando a percepire gli assegno sociali erogatigli dall'INPS. A questo dato si aggiunge quello della iscrizione (Anagrafe italiani residenti all'Estero). Su tali basi l'ulteriore accertamento della effettiva residenza dell'imputato all'Estero non assume carattere di decisività, secondo quanto prospettato nel ricorso, rispetto a un quadro probatorio già compiuto esente da manifeste illogicità, del resto non evidenziate dal ricorrente.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il