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Ordinanza — n. 5527/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic grounds and manifest illogicality under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5527/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Vitale inadmissible due to its generic nature and lack of specific factual arguments. The appellant challenged a second-instance decision based on plausible experience rules without demonstrating manifest illogicality. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it contests a decision based on plausible experience rules without manifest illogicality and lacks specific grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifest illogicality experience rules procedural costs Criminal Procedure Code second instance verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE SALVATORE nato a PALERMO il 01/05/1987 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 28010/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di Vitale è inammissibile perché contesta, in termini del tutto generici, la decisione impugnata emessa sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, del resto neanche prospettate dal ricorrente.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore Angelo Costa