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Ordinanza — n. 5525/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic challenge to sentencing; court upheld conviction and costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5525/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's challenge to the sentence was too generic. The appellate court had already clearly explained the denial of mitigating circumstances due to incomplete confession utility and the severity of the heroin possession and prior criminal record. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine totaling 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal contesting a sentence in generic terms without specific grounds is inadmissible when the lower court has adequately clarified the reasons for the sentencing decision.

Parole chiave

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generic appeal grounds sentencing review criminal procedure code inadmissible appeal procedural costs attendibilità dei testimoni verdetto di colpevolezza responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA MATTEO nato a SANTA MARGHERITA LIGURE il 01/10/1980 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 28000/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di Costa è inammissibile perché contesta in termini del tutto generici la determinazione della pena mentre la Corte di appello ha adeguatamente chiarito le ragioni sia del diniego delle circostanze attenuanti generiche (assenza di elementi favorevoli anche per la irrilevanza delle dichiarazioni confessorie rese quando il quadro probatorio era già completo) che della quantificazione della pena evidenziando la gravità del fatto (detenzione di eroina corrispondente a quasi 300 dosi medie singole) e i plurimi gravi precedenti penali specifici.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il President