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Ordinanza — n. 5524/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to discretionary judicial evaluations lacking logical fallacies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5524/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Bentornato Pasquale inadmissible, upholding the lower court's decision. The appellant argued against the court's assessment of the incident, but the judges found their discretionary evaluations based on plausible experience and pertinent facts to be free of logical fallacies. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's discretionary evaluations are based on plausible experience and pertinent facts without committing logical fallacies.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility discretionary judicial evaluation logical fallacies absence procedural costs award mafia-related precedents accusa penale reato di poca entità luogo del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENTORNATO PASQUALE nato a LAMEZIA TERME il 06/02/1983 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; N.R.G. 27914/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di Bentornato è inammissibile perché concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche. Né si confronta con le puntuali argomentazioni che reggono la decisione e, in particolare con l'indicazione della presenza, sulla via, di altre due persone, oltre i pubblici ufficiali, sopraggiunte per portare una targa prova (p. 4). Quanto al disconoscimento della particolate tenuità del fatto, deve registrarsi che la Corte di appello l'ha adeguatamente motivato evidenziando: il comportamento sprezzante dell'imputato accompagnato alla allusione al possesso di una pistola, la reiterazione della condotta offensiva, i gravi precedenti penali per associazione di stampo mafioso, estorsione e ricettazione.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore Angelo ostanzo L.....,7-Ci*-3-(57::;"7 - I V' LA', ' 2......, 16 2022