Italian Court dismisses appeal as inadmissible because first instance already applied minimum statutory penalty with maximum mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Calabrò Ubaldo inadmissible because the first-instance judgment had already imposed the minimum statutory penalty with maximum mitigation. The appellant argued for further reduction, but the court noted that the original sentence was already at the lowest possible level under the law. Consequently, the appeal lacked merit within the binding structure of the appellate review process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 595 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible when the first-instance judgment has already applied the minimum statutory penalty with maximum mitigation, as further reduction is legally impossible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRO ANTONINO UBALDO nato a GALLIATE il 02/08/1956 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 27902/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di Calabrò è inammissibile. Come puntualizzato nella sentenza impugnata, l'unico motivo dell'appello contro la sentenza di primo grado ha riguardato la riduzione della pena e nella sentenza impugnata si evidenzia che già la pena era stata inflitta nel minimo edittale e con la massima riduzione connessa alla concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante. Pertanto i motivi introdotti con il ricorso in esame sono inammissibili per la stessa struttura del giudizio di legittimità, che si caratterizza come impugnazione a critica vincolata della decisione censurata, la cui correttezza non può, evidentemente, che essere verificata in relazione agli aspetti già sottoposti al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (fra le altre: Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore Ange o 9)stanzo 6 FTB 2022